Atto Organizzativo
ATTO ORGANIZZATIVO
Procedura Whistleblowing Ex D.Lgs. 24/2023
Sommario
1. DEFINIZIONI............................................................................. 2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...................................................... 4
3.SEGNALAZIONE.......................................................................... 6
3.1. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.......................................... 6
3.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.............................................. 6
3.3 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE............................................... 7
3.4 MODALITÀ E RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE..................... 8
I. CANALE INTERNO....................................................................... 8
II. CANALE ESTERNO...................................................................... 9
III. DIVULGAZIONE PUBBLICA......................................................... 9
IV. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA..................................... 10
3.5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE............................................ 10
4. RISERVATEZZA................................................. 11
5. TUTELA DELLA PRIVACY................................................ 12
6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER....................................... 13
7. SANZIONI DISCIPLINARI............................................ 14
ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24........ 14
1. DEFINIZIONI
Di seguito, le definizioni rilevanti nella presente Procedura:
a. “ANAC”: Autorità nazionale Anti Corruzione;
b. “contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito deirapporti di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023 dalle persone segnalanti (si veda sul puntola definizione al punto h.) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiar di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria ocontabile;
c. “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”: rendere di pubblico dominio informazioni sulleviolazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado diraggiungere un numero elevato di persone;
d. “Illecito”: violazione di ogni norma, legge e regolamento nazionali o dell’Unione Europea,comunque applicabili alla Società, incluse le violazioni di policy e procedure aziendali;
e. “informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazionicommesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autoritàgiudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condottevolte ad occultare tali violazioni;
f. “facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione,operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
g. “persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o comepersona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
h. “persona Segnalante” (di seguito anche “Segnalante” o, al plurale, “segnalanti”): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai fini della presente Procedura in tale categoria siintendono compresi:
• lavoratori subordinati;
• lavoratori autonomi;
• coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l’ente;
• i liberi professionisti e i consulenti;
• volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti (tutelati anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;
• gli azionisti (persone fisiche);
• le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
i. “ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
j. “segnalazione” o “segnalare”: la comunicazione scritta o orale delle violazioni;
k. “segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni,presentata tramite il canale di segnalazione interna, conforme alle previsioni di cui al D.Lgs.24/2023;
l. “segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni,presentata tramite il canale di segnalazione esterna, conforme alle previsioni di cui al D.Lgs.24/2023;
m. “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o
l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei seguenti numeri 3), 4), 5) e6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazionee gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicatinell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli attidell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza econformità dei
prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;protezione dei consumatori; tutela della vita privatae protezione dei dati personali e sicurezza dellereti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato
pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli attidell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bisD.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego), è stata estesa al settore privato dalla Legge 179/2017 e da ultimodal D.Lgs. 24/2023, il cui estratto viene riportato in calce al presente atto.
Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblicao dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nel settore privato queste disposizioni si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (il “Segnalante”): i) i lavoratori subordinati; ii) i lavoratori autonomi ed i collaboratori in forma coordinata e continuativa; iii) i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere; iv) i liberi professionisti e i consulenti; v)i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; vi) gli azionisti e le persone con funzioni diamministrazione, direzione,
controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione,ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee
telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle personeche pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con l’ente un rapporto giuridico quali lavoratoriautonomi, collaboratori, consulenti e professionisti, volontari e tirocinanti, soci. In presenza di un proprio sito internet, tali informazioni debbono essere pubblicate anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
A tutela dei segnalanti la legge stabilisce il divieto assoluti di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante e/o di persone ad esso collegate, per motivi attinenti alla segnalazione, se al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere ed idonee a ledere l'interessepubblico o l'integrità dell'ente privato con il quale intrattengono rapporti. Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazionepubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
Scopo del presente atto organizzativo è quello di disciplinare le modalità della segnalazione ed al tempo stesso evitare che il Segnalante che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto dilavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire
conseguenze pregiudizievoli.
L’obiettivo perseguito è quello di fornire al Segnalante gli strumenti affinché il medesimo sia messo nellecondizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragionedel suo rapporto con l’ente.
Pertanto il documento fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla citata Legge 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023, indicazioni operative sulle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al Segnalante dal nostro ordinamento, al fine di:
• chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo dei destinatari della
segnalazione;
• precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
• rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell’identità del dipendenteche effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.
****
3. SEGNALAZIONE
3.1. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.
Il Segnalante dovrà riportare nella segnalazione le seguenti informazioni:
• descrizione della presunta condotta illecita;
• identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione diqualifica/funzione/ruolo svolto;
• chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
• qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che haposto in essere i fatti segnalati;
• eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
3.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Oggetto della segnalazione sono gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ocollaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione egestione ivi previsti;
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi aiseguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzionedel riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tuteladell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezzadegli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle retie dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad attiche violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggiofiscale che vanifica l'oggetto ola finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all’interno della Società o comunque relativi ad essa.
Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su mere illazioni o voci. Sono esclusedall’ambito di applicazione della norma le segnalazioni aventi ad oggetto:
a. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale
della persona Segnalante e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro,ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (es. segnalazioni in materia di abusi di mercato, in materia finanziaria);
c. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinentedell'Unione europea.
3.3 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE
Il gestore della segnalazione è: Studio Legale Associato De Nardo & Rossi, con sede in
Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44
Il gestore riceverà puntuale formazione a cadenza annuale.
3.4 MODALITÀ E RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
Per tutelare al massimo il “Segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure disicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “Segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto dellasegnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i datipersonali e le informazioni fornite. L’identità del Segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
Viene garantita la divulgazione delle modalità da utilizzare per le segnalazioni attraverso apposita informativa affissa nei luoghi di lavoro e pubblicata nella apposita sezione del sito internet della Società e dell’intranet aziendale.
I. CANALE INTERNO
In accordo alla previsione normativa la Società si è dotata di appositi canali interni di segnalazione.
Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma EQS Integrity Line fornita da EQS GroupS.r.l., accedendo al link: https://assistdigital.integrityline.com
La Assist Digital S.p.A. ha, infatti, implementato una piattaforma informatica che consente l’invio di segnalazioni sia in forma scritta, attraverso la compilazione di un form, sia in forma orale, attraversol’utilizzo di una casella vocale. Il portale chiederà al Segnalante se intenda o meno rivelare la propriaidentità (il messaggio vocale prevede sempre il camuffamento della voce).
Le segnalazioni potranno altresì essere effettuate in forma scritta a mezzo raccomandata a.r. e indirizzateallo Studio Legale Associato De Nardo & Rossi, al seguente indirizzo: Via Antonio Bertoloni n. 44, 00197 - Roma. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che lasegnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamentealla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione. La segnalazione èpoi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore, mediante
autonomo registro.
Le segnalazioni potranno anche essere effettuate in forma orale, mediante un incontro diretto con il gestoreal quale il Segnalante potrà richiedere un appuntamento, che potràaver luogo in presenza fisica ovvero anchemediante sistemi di comunicazione a distanza, pur garantendo i criteri di riservatezza imposti dalla normativa
In tal caso, la segnalazione è documentata mediante verbale, che la persona Segnalante può verificare,rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.
Nell’ipotesi in cui il Segnalante ravvisi un’ipotesi di conflitto di interessi, in quanto la segnalazione riguarda direttamente il gestore oppure nell’ipotesi in cui sia quest’ultimo il Segnalante, sarà possibileaccedere al canale esterno ANAC onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito.
II. CANALE ESTERNO
La persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna alla Autorità nazionale anticorruzione(ANAC) con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 24/2023 se, al momento della sua presentazione, ricorreuna delle seguenti condizioni:
a) il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto conriferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, allastessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio diritorsione (come ad esempio nel caso di conflitto di interessi);
d) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericoloimminente o palese per il pubblico interesse.
III. DIVULGAZIONE PUBBLICA
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numeroelevato di persone.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
a. una segnalazione interna, a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC che, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalanteentro termini ragionevoli;
b. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC che, tuttavia, non hadato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito allasegnalazione entro termini ragionevoli;
c. la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericoloimminente o palese per ilpubblico interesse;
d. la persona ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esternapossa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione dellespecifiche circostanze del caso concreto.
IV. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità dirivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti aconoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
3.5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
Il gestore ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
Sarà inoltre dovere del gestore:
a) rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data diricezione;
b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
Il gestore può inoltre richiedere l’audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato.
Qualora dall’esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il
gestore provvede a:
a) trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l’acquisizione di elementi istruttori;
b) trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione;
c) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.
Il gestore trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelleinformazioni/dati da cui sia possibile desumere l’identità del Segnalante. Peraltro, tutti i soggetti chevengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all’obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell’ambito delle indagini giudiziarie.
Il gestore evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.
Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, il gestore deve fornire per iscritto lemotivazioni che conducono alla sua archiviazione.
****
4. RISERVATEZZA
L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente oindirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:
a) Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre lachiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.).
b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino allachiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del Segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità giudiziariaal fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
c) Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare siafondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.Nel caso in cui l’identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.
La riservatezza è garantita anche:
· al segnalato;
· al facilitatore, sia per quanto riguarda l’identità, sia con riferimento all’attività in cui l’assistenza siconcretizza;
· a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).
La riservatezza è garantita per l’intera durata del procedimento di segnalazione, ivi compreso iltrasferimento ad altre autorità competente.
****
5. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativavigente (D.Lgs. 196/2003, anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.E. 679/2016, GDPR).
In particolare, l’interesse legittimo del titolare del trattamento è fornito dall’interesse al
corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base
giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.
Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.
Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al Segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti),riguardante il trattamento dei dati.
****
6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
Nei confronti del Wistleblower e/o ai soggetti ad esso collegati non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che possa incidere negativamente sulle condizioni di lavoro, come meglio declinate dall’art. 17 co. 4 del D.Lgs. 24/2023) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.
Il soggetto che, a seguito di una segnalazione di illecito, ritiene di aver subito una ritorsione deve darnecomunicazione all’ANAC.
Nel caso in cui l’Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioniadottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Compete all’Autorità giudiziaria adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione deldivieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.
Il legislatore ha previsto un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l’onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere lapresunta ritorsione. Tale inversione non opera, invece,
nei confronti di altri soggetti tutelati dalla normativa che avendo un legame qualificato con il Segnalante, denunciante, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione.
****
7. SANZIONI DISCIPLINARI
Il rispetto del presente atto organizzativo fa parte dei doveri di diligenza di cui all’art. 2014 cod. civ. e deicontratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda al personale inquadrato come operaio, impiegato e quadro ed al personale con qualifica dirigenziale, per cui la loro inosservanza o violazione costituisce illecito disciplinare, punibile ai sensi delle norme contrattuali di cui al CCNL di settore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili ai sensi del presente attoorganizzativo sono i seguenti:
a. la commissione di atti ritorsivi a danno del Segnalante e/o di soggetti ad essocollegati;
b. l’ostacolo alla segnalazione;
c. la violazione dell'obbligo di riservatezza a tutela del Segnalante;
d. la mancata o non conforme istituzione dei canali di segnalazione;
e. il mancato rispetto delle procedure per l'effettuazione delle segnalazioni;
f. l’omessa o non conforme verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
g. l’effettuazione da parte del whistleblower con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.
**** ESTRATTO DECRETOLEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normativenazionali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63.
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioninormative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o
l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contestolavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengonoesclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europeao nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unioneeuropea.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integritàdell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicatinell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari eprevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente
dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia diconcorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggiofiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione concui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità
giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulleviolazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado diraggiungere un numero elevato di persone;
g) «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica diinformazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione,operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito deirapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esternaovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come personacomunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto inessere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione pervalutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
o) «riscontro»: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
p) «soggetti del settore pubblico»: …
q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti dilavoro a tempo indeterminato o determinato;
2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche senell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).
Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo
1. Per i soggetti del settore pubblico, …
2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria ocontabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);
b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratorisubordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delleviolazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguentipersone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamenteinformazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche …
b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensidell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settorepubblico o del settore privato;
e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settorepubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico odel settore privato;
g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza orappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazionisono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono stateacquisite nel corso del rapporto stesso.
5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e chesono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Capo II
Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche
Art. 4. Canali di segnalazione interna
1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o leorganizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativadocumentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero èaffidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. ...
5. ...
6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.
Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna
1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:
a) rilasciano alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalladata di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con la persona Segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazionedella segnalazione;
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare lesegnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro,nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggettidel settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
Art. 6. Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna
1. La persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della suapresentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non èconforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa nonha avuto seguito;
c) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione
interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinareil rischio di ritorsione;
d) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericoloimminente o palese per il pubblico interesse.
Art. 7. Canali di segnalazione esterna
1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante,della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando lasegnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni casotrasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.
Art. 8. Attività svolte dall'ANAC
1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazioneesterna e provvede a svolgere le seguenti attività:
a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e delcanale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
b) dare avviso alla persona Segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante ovvero salvo ilcaso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante;
c) mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni eacquisizione di documenti;
f) dare riscontro alla persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, seimesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dallascadenza dei sette giorni dal ricevimento;
g) comunicare alla persona Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni chenon rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona Segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezzadell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:
a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonchégli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).
4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria lesegnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.
Art. 9. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC
1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile edaccessibile, le seguenti informazioni:
a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioniinterne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, edall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre2018;
e) le modalità con le quali può chiedere alla persona Segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANACpuò dare ad una segnalazione esterna;
f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.
…
Art. 12. Obbligo di riservatezza
1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito allestesse.
2. L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessapersona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto neimodi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto allasegnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante allarivelazione della propria identità.
6. È dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure disegnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione
della identità della persona Segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragionedella segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Art. 13. Trattamento dei dati personali
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previstodal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione didati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione nonsono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per
il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura delpersonale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascoltooppure mediante trascrizione integrale. In caso di
trascrizione, la persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizionemediante la propria sottoscrizione.
3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema dimessaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resocontodettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
4. Quando, su richiesta della persona Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare econfermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
Art. 15. Divulgazioni pubbliche
1. La persona Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero haeffettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste oadottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericoloimminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare ilrischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, conriferimento alla fonte della notizia.
Capo III
Misure di protezione
Art. 16. Condizioni per la protezione della persona Segnalante
1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazionepubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambitooggettivo di cui all'articolo 1;
b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sonogarantite e alla persona Segnalante o
denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cuiall'articolo 6.
Art. 17. Divieto di ritorsione
1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti inessere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione,alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1,lettera m), costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempoindeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici ofinanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale,che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria infuturo;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Art. 18. Misure di sostegno
1. È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore cheesercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hannostipulato convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalledisposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonchésulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona Segnalante si è rivolta al fine diottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 19. Protezione dalle ritorsioni
1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico,l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di lorocompetenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privatol'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puòavvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzionepubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC inordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano statelicenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria ocontabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.
Art. 20. Limitazioni della responsabilità
1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni cheoffendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazionifosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anchedi natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcunaresponsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile oamministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione,alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o
che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
Art. 21. Sanzioni
1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioniamministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.